(1) Fa parte dei doveri di ogni consigliere/a partecipare, oltre che alle sedute del Consiglio provinciale, anche a quelle delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali dei quali è stato/a chiamato/a a fare parte.
(2) In caso di impedimento ogni consigliere/a presenta al/alla presidente della commissione o dell’organo collegiale del/della quale fa parte una giustificazione scritta con indicazione dei motivi specifici di impedimento. In caso di assoluta urgenza o impossibilità oggettiva riconosciuta dal/dalla presidente della commissione o dell’organo collegiale è ammessa una comunicazione verbale, anche tramite terzi, alla quale deve seguire, entro una settimana, la giustificazione scritta.
(3) La giustificazione di assenza è ritenuta valida se è controfirmata dal/dalla presidente del Consiglio provinciale ed è riconducibile a una delle seguenti cause:
- esercizio di un incarico istituzionale conferito dal Consiglio o dalla Giunta provinciale o regionale;
- malattia, ricovero in ospedale, visita medica, effettuazione di analisi di laboratorio, terapie e simili;
- citazione giudiziaria;
- gravi motivi familiari, da valutarsi caso per caso dal/dalla presidente del Consiglio;
- causa di forza maggiore.
(4) Al/Alla componente di una commissione legislativa o di un altro organo collegiale del Consiglio, che sia risultato/a assente da una seduta, senza giustificato motivo, per tutta la durata o comunque per più di metà della stessa, vengono detratti, a seconda del caso, gli importi di cui alle lettere rispettivamente a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 6 provvedendo alla detrazione del relativo importo in ogni caso una volta sola anche se l’assenza non giustificata dovesse riguardare più di una seduta svolta nel corso della stessa mezza giornata.
(5) Nel caso di svolgimento, in tutto o in parte, contemporaneo di sedute di più organi collegiali dei quali un/una consigliere/a è chiamato/a a fare parte, non si dà luogo alla trattenuta di cui al comma 4, qualora il/la consigliere/a partecipi alla seduta di un organo collegiale pur risultando assente a quella degli altri organi.
(6) La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle sedute dell’ufficio di presidenza e del Collegio dei/delle capogruppo, se convocate per iscritto.
(7) Le eventuali detrazioni di cui al comma 4 sono effettuate secondo la disciplina di cui al comma 10 dell’articolo 6, ad eccezione di quelle per l’assenza dalla seduta dell’ufficio di presidenza, che sono operate sul rimborso spese forfettario spettante ai componenti dell’ufficio di presidenza ai termini dell’articolo 2 della presente legge.