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i) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 51)
Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 6 (Partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale – conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata)

(1)  Fa parte dei doveri di ogni consigliere/consigliera partecipare alle sedute del Consiglio provinciale, delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali è stato chiamato/è stata chiamata a far parte.

(2)  Se un consigliere/una consigliera non partecipa a una seduta del Consiglio provinciale senza giustificazione, dall’importo mensile netto che gli/le spetta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, a titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato, vengono detratti i seguenti importi netti:

  1. 150 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana, pomeridiana e notturna;
  2. 100 euro in caso di assenza da una giornata di sedute composta da seduta antimeridiana e pomeridiana;
  3. 50 euro in caso di assenza da una mezza giornata di seduta o da una seduta di durata inferiore.

(3)  Ai fini dell’applicazione del comma 2, per la valutazione della presenza o assenza di un consigliere/di una consigliera, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

  1. la presenza o l’assenza all’inizio della seduta;
  2. la presenza o l’assenza in occasione delle votazioni effettuate nel corso della seduta.

(4)  È considerato/a presente all’inizio della seduta non solo il consigliere/la consigliera che risponde all’appello nominale effettuato all’inizio della seduta, ma anche il consigliere/la consigliera che entri in aula prima dell’inizio della trattazione dell’ordine del giorno e segnali la propria presenza, ai fini della registrazione ufficiale, al/alla componente dell’ufficio di presidenza responsabile della registrazione delle presenze/assenze.

(5)  È considerato presente in occasione di una votazione il consigliere/la consigliera che

  1. in occasione di una votazione effettuata con il procedimento elettronico viene considerato presente dal sistema di votazione, indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o meno, il proprio voto;
  2. in occasione di una votazione a scrutinio segreto, nel caso si voti su una persona, sia presente in occasione del secondo appello nominale, indipendentemente dal fatto che abbia poi espresso o meno, il proprio voto mediante consegna della scheda.

(6)  È considerato altresì presente in occasione di una votazione il consigliere/la consigliera che prima ovvero nel corso della votazione dichiari di non partecipare alla votazione stessa.

(7)  L’importo indicato al comma 2, lettera c), per l’assenza da una seduta di mezza giornata o di durata inferiore viene detratto per intero anche qualora un consigliere/una consigliera, seppur presente all’appello nominale all’inizio della seduta ovvero entrato in aula prima della conclusione dei lavori preliminari di cui al comma 4, non risulti successivamente presente, senza produrre giustificato motivo ai sensi del comma 9, secondo i criteri indicati ai comma 5 e 6, in occasione di almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate nel corso della seduta. Qualora invece un consigliere/una consigliera, risultato/a assente ingiustificato/a all’appello nominale di inizio seduta ed entrato/a in aula dopo la chiusura dei lavori preliminari, dovesse risultare presente in occasione di almeno il 50 per cento delle votazioni effettuate nella restante parte della seduta, il succitato importo da portare in detrazione è ridotto alla metà.

(8)  La giustificazione dell’assenza da una seduta del Consiglio provinciale, o da parte di essa, deve essere presentata al/alla presidente del Consiglio, di norma, per iscritto, indicandone il motivo. La relativa dichiarazione deve pervenire, se riguarda l’intera seduta antimeridiana, pomeridiana e/o notturna, al più tardi prima dell’inizio della seduta e, nei casi di assenza temporanea nel corso di una seduta, prima dell’inizio dell’assenza. In casi urgenti è ammessa anche una comunicazione verbale, anche tramite terzi, alla quale deve tuttavia seguire entro sette giorni una giustificazione scritta motivata.

(9)  Sono considerate giustificazioni valide soltanto quelle riconducibili ad uno dei seguenti motivi:

  1. esercizio di un incarico istituzionale conferito dal Consiglio o dalla Giunta provinciale o regionale;
  2. malattia, ricovero in ospedale, visita medica, effettuazione di analisi di laboratorio, terapie e simili;
  3. citazione giudiziaria;
  4. gravi motivi familiari, da valutarsi caso per caso dal/dalla presidente del Consiglio;
  5. causa di forza maggiore.

(10)  Fino a quando il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige provvede all'erogazione delle indennità a favore dei consiglieri/delle consigliere provinciali, le detrazioni previste dal presente articolo vengono operate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, dal Consiglio regionale dall'importo e entro i limiti previsti dalla citata disposizione, e precisamente sulla base di una relativa comunicazione scritta inviata mensilmente dal/dalla presidente del Consiglio provinciale. Gli importi detratti rimangono nel bilancio del Consiglio regionale.

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