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i) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 51)
Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 23 maggio 2017, n. 21.

Art. 2 (Indennità di carica)

(1)  Ai/alle componenti del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che ricoprono nel Consiglio provinciale stesso o nella Giunta provinciale una delle sotto elencate cariche spetta per lo svolgimento delle relative funzioni un rimborso spese forfettario, corrisposto per dodici mensilità, commisurato alle singole cariche, fatta salva l’indennità consiliare e il rimborso spese per l’esercizio del mandato di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, recante “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, indicato a fianco di ciascuna carica:

  1. presidente della Provincia 4.600 euro;
  2. presidente del Consiglio provinciale 3.300 euro;
  3. vicepresidente della Giunta provinciale: 4.100 euro;
  4. assessore/a provinciale: 3.600 euro;
  5. vicepresidente del Consiglio provinciale: 2.400 euro;
  6. segretario questore/segretaria questora: 1.200 euro;
  7. presidente di commissione legislativa: 800 euro;  2)
  8. presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti: 1.100 euro; 3)
  9. presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente: 600 euro. 4)

(2)  Ai/alle componenti della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio spetta l’indennità prevista per la carica da essi/e rivestita, maggiorata dell’intero importo degli emolumenti di cui alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6.

(3)  Il rimborso spese forfettario compete:

  1. al/alla presidente della Provincia e agli/alle assessori/e provinciali dalla data della loro elezione da parte del Consiglio provinciale fino alla data dell’elezione, rispettivamente, del nuovo/della nuova presidente della Provincia e dei nuovi/delle nuove assessori/e provinciali nella successiva legislatura e, comunque, non oltre la permanenza nelle loro funzioni in caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso o altra causa;
  2. al/alla presidente ed ai/alle componenti dell’ufficio di presidenza dalla data della loro elezione da parte del Consiglio provinciale fino al giorno antecedente la data di insediamento del successivo Consiglio provinciale e comunque non oltre la permanenza nelle loro funzioni, tenuto conto, per il/la presidente e il/la vicepresidente, della durata della relativa carica ai sensi dell’articolo 48-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  3. ai/alle presidenti di commissione legislativa e ai/alle presidenti dei gruppi consiliari dalla data di assunzione della relativa carica ai sensi delle disposizioni del regolamento interno per tutta la durata della permanenza nelle loro funzioni, ma comunque non oltre il giorno antecedente quello della data di insediamento del successivo Consiglio provinciale.

(4)  I rimborsi spese forfettari previsti al comma 1 non sono cumulabili. Il/La titolare di più cariche è tenuto/a a optare, finché persiste la situazione di potenziale cumulo, per una sola delle indennità.

2)
Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, di questa legge.
3)
Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, di questa legge.
4)
Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, di questa legge
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