(1) L’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“1. Le prestazioni di terzo livello consistono in prestazioni economiche sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il/la richiedente ha titolo e so¬stengono la famiglia nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n.13, e successive modifiche.”