(1) Il comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il patrimonio mobiliare complessivamente superiore alla franchigia di 5.000,00 euro deve essere dichiarato per intero. Se pari o inferiore a tale importo non deve essere dichiarato.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“2. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, i primi 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare sono esenti.”