(1) Il testo italiano della lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:
“b) depositi e conti correnti bancari e postali;”
(2) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserita la seguente lettera b/bis:
“b/bis) depositi e conti correnti bancari e postali, al valore della giacenza media dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP. Qualora il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP risultasse inferiore al valore della giacenza media, a seguito dell’acquisto di immobili, o acquisto di altre componenti del patrimonio mobiliare di importo pari ad almeno 20.000,00 euro, si considera il valore del saldo al 31 dicembre;”
(3) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:
“c) i titoli di stato, le obbligazioni, i certificati di deposito, i buoni fruttiferi e assimilati, e simili, al loro valore nominale;”