(1) Per aziende in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, si intendono quelle:
- con almeno 20 punti di svantaggio, come disciplinati ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche; 4)
- con non più di 40 unità di bestiame adulto, per il cui calcolo si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, e con non più di tre ettari di frutteto o vigneto;
- in cui il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura percepiscono un reddito complessivo lordo annuo non superiore a euro 28.000, esclusi il reddito prodotto dall'azienda stessa nonché le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta. 5)
(2) Il limite di cui al comma 1, lettera a), e il limite di tre ettari di frutteto o vigneto di cui al comma 1, lettera b), sono riferiti alla data del 1° novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il limite di 40 unità di bestiame adulto di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in base alla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 6)
(3) Il reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, lettera c), è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.
(4) Il contributo può essere richiesto dal/dalla titolare della posizione contributiva.
(5) In caso di decesso del/della titolare della posizione contributiva prima del termine di presentazione della domanda, quest'ultima è presentata dal nuovo/dalla nuova titolare, anche provvisorio/provvisoria, a condizione che si sia adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. La domanda può comprendere anche i contributi pregressi regolarmente versati, fino ad un massimo di due anni.
(6) La domanda di contributo è presentata annualmente entro il 31 luglio. 7)