(1) La domanda di contributo per i versamenti previdenziali effettuati ai fini dell'articolo 6/bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti. La domanda è corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli stessi.
(2) Alla domanda di contributo di cui al comma 1 è allegato altresì l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo.
(3) Ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L, e successive modifiche, la valutazione delle condizioni economiche della persona richiedente avviene sulla base del reddito relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno – e sulla base del reddito relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda – per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre – nonché sulla base del patrimonio al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della dichiarazione DURP.