(1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonché le modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni previdenziali, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, e dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. 2)