1. La domanda di finanziamento degli investimenti deve essere compilata su uno degli appositi moduli predisposti dall’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, a seconda che si tratti di investimenti annuali o pluriennali. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dalla/dal legale rappresentante dell’ente.
2. La domanda va presentata annualmente, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento.
3. Per gli investimenti pluriennali va presentato inoltre un cronoprogramma sottoscritto digitalmente e compilato in ogni sua parte. Il cronoprogramma può essere modificato e presentato nuovamente negli anni successivi solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati.
4. Non deve essere presentata alcuna domanda per il finanziamento degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 2. L’area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza comunica il fabbisogno all’ufficio provinciale competente, al fine dell’impegno dei mezzi finanziari necessari.
5. Qualora vengano presentate domande di finanziamento per i medesimi investimenti anche presso altre istituzioni è obbligatorio darne comunicazione all’ufficio provinciale competente.
6. A seguito dell’approvazione del programma di investimenti da parte della Ripartizione provinciale competente, per l’impegno delle spese per gli investimenti ammessi, ad eccezione di quelli del valore massimo di 40.000,00 euro, IVA esclusa, gli enti gestori devono inoltrare la seguente documentazione:
a) la domanda d’impegno dei mezzi finanziari per investimenti con la dichiarazione di conformità a tutte le specifiche disposizioni di legge e la sussistenza di tutti i pareri previsti, sia tecnici che amministrativi;
b) un elenco dettagliato delle spese d’investimento previste;
c) la deliberazione di massima dell’organo competente dell’ente gestore che ha approvato il programma di investimenti;
d) inoltre, per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c): il preventivo di spesa;
e) inoltre, per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) una descrizione dettagliata dei beni da realizzare o da acquistare;
2) il progetto esecutivo approvato dalle competenti autorità o, per investimenti per acquisti, la stima di un’esperta/un esperto;
3) un elenco dettagliato delle spese redatto da un’esperta/un esperto;
f) inoltre, per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a):
1) la deliberazione dell’ente gestore, in vigore nell’anno di presentazione della domanda, indicante la percentuale di ripartizione dei costi dell’amministrazione centrale tra i vari settori amministrati;
2) documentazione aggiuntiva richiesta dall’ufficio provinciale competente, se necessaria.
7. Nel caso della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 6 entro il termine stabilito con circolare annuale dalla Ripartizione provinciale competente, le relative spese sono escluse dal programma di investimenti. Gli importi resisi così nuovamente disponibili vengono ridistribuiti.
8. Le nuove domande di finanziamento per la ridistribuzione delle spese di cui al comma 7 e la documentazione di cui al comma 6 per l’impegno delle spese dei nuovi investimenti ammessi devono essere presentate entro la data fissata dalla Ripartizione provinciale competente.
9. Per gli investimenti che non sono stati inclusi nel programma di investimenti approvato dalla Ripartizione provinciale competente, ma che è comunque ancora necessario realizzare o attuare, deve essere ripresentata domanda per l’anno successivo.
10. Per gli investimenti pluriennali di cui è già stato garantito il finanziamento non deve essere presentata domanda ogni anno.