(1) La presente legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della stessa.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. La Provincia assicura i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale tramite il Servizio sanitario provinciale. Il Servizio sanitario provinciale opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali, garantendo l’uguaglianza degli aventi diritto.
(3) La Provincia persegue l’obiettivo di garantire un Servizio sanitario della massima sicurezza, qualità, appropriatezza e sostenibilità.
(4) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi anche delle risorse del settore privato accreditato, che supportano e integrano il servizio pubblico nel coprire il fabbisogno complessivo di assistenza.
(5) Per il conseguimento delle proprie finalità il Servizio sanitario provinciale favorisce l’apporto del volontariato prestato da persone e istituzioni in campo sociosanitario, nel rispetto della programmazione sanitaria.