(1) La dotazione della pianta organica dei comuni è calcolata in rapporto al numero degli abitanti. Tale rapporto è determinato in base al numero di abitanti presenti al 31 dicembre del penultimo anno solare, calcolando il numero dei posti in pianta organica in unità equivalenti a tempo pieno. Nella definizione della pianta organica i comuni non possono superare il seguente rapporto:
(2) I comuni che nel penultimo anno solare hanno registrato più di 500.000 pernottamenti turistici possono calcolare il rapporto dipendenti/abitanti come di seguito indicato. I comuni con più di 500.000 pernottamenti turistici possono detrarre 10 abitanti dal numero di abitanti per dipendente ad essi applicabile ai sensi del comma 1; i comuni con più di 700.000 pernottamenti turistici possono detrarre dal suddetto numero 20 abitanti e quelli con più di 1.000.000 di pernottamenti turistici 25 abitanti. Questa disposizione non si applica ai comuni con più di 10.000 abitanti.