(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 9/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis Ai fini della determinazione della capacità restituiva ai sensi del comma 1 del presente articolo, il canone di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non è considerato tra gli elementi di riduzione del reddito.”