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1) per le concessioni ed autorizzazioni, rilasciate o rinnovate nell'ambito del demanio idrico a norma del D.P.P. del 28 ottobre 1994 n. 49, sono fissati i seguenti nuovi canoni:
A) Occupazione del demanio idrico provinciale:
• occupazioni pluriennali
utilizzazione dei terreni per attività produttive (incluso attività alberghiera e commerciale):
da 0,50 a 25,00 Euro per m² all'anno
– canone minimo annuo 70,00 Euro;
• occupazioni pluriennali
(esclusi utilizzi per attività produttive)
da 0,10 a 3,00 Euro per m² all'anno
– canone minimo annuo 70,00 Euro
Tale canone minimo annuo può essere ulteriormente ridotto fino a 42,00 Euro in caso di occupazione di area fino a 20 m²;
• occupazioni pluriennali
di fondi adibiti ad usi agricoli
- solo per le utilizzazioni dei terreni appartenenti al demanio idrico a scopo agricolo da parte di coltivatori diretti
(escluse aree per depositi, parcheggi, attività diverse)
da 0,20 a 0,45 Euro per mq all'anno
(frutteto, vigneto e altre colture)
da 0,010 a 0,10 Euro per mq all'anno
(culture erbacee, prati e similari)
– canone minimo annuo 42,00 Euro;
• occupazioni pluriennali
con cavi, condutture, ecc.
da 0,10 a 0,50 Euro per ml all'anno
- canone minimo annuo 42,00 Euro;
• occupazioni temporanee:
da 0,20 a 1,00 Euro per m² / ml al giorno
da 0,30 a 1,50 Euro per m² / ml al giorno (proroga / rinnovo)
– canone concessorio minimo 42,00 Euro (fino a 10 giorni);
– canone concessorio minimo 70,00 Euro (oltre 10 giorni)
Qualora il canone per le occupazioni temporanee, calcolato come sopra, superasse quello stabilito per le occupazioni pluriennali, viene applicato il canone annuo massimo fissato per le occupazioni pluriennali.
B) Esenzioni
Sono esenti da canone le opere di presa o di immissione di cui all´articolo 25 del DPP 28.10.1994 nr. 49.
Sono esenti da canone le condutture per l'immissione di acque meteoriche.
Sono esenti da canone le occupazioni temporanee per lavori di sistemazione e manutenzione di ponti ed altre opere od impianti già autorizzati dall'Agenzia per la Protezione civile.
C) Estrazione di materiale e cessione di legname da taglio:
a) canone per l'estrazione di materiale inerte (sabbia, ghiaia, ecc): 4,50 Euro al m³;
b) corrispettivo per la legna da ardere, tagliata ed accatastata dall'Agenzia per la Protezione civile ai sensi dell'articolo 19 del D.P.P. 28 ottobre 1994, n. 49: 26,00 Euro al metro stero;
c) corrispettivo per la legna da ardere in piedi: 4,50 Euro al m³.
E' in facoltà dell'Agenzia per la Protezione civile stabilire un aumento o una diminuzione fino al 50%. Tale discrezionalità è legata alla qualità e quantità del prodotto e alla sua ubicazione. Nessun corrispettivo è richiesto per la ramaglia minuta.
D) Transito sugli argini e su pertinenze di cui alla deliberazione del 02.05.2000 n. 1484:
Il canone di cui al punto a) lettera A) della deliberazione citata viene sostituito come segue:
Euro 0,25 per ml – autovetture
Euro 0,30 per ml – mezzi pesanti
canone minimo annuo 70,00 Euro.
Tutte le altre disposizioni della delibera rimangono invariate.
E) Occupazioni senza titolo
In caso di occupazioni poste in essere senza concessione od autorizzazione viene applicata una tariffa pari al canone normalmente dovuto per l'occupazione in oggetto maggiorato del 100%, salva l'applicazione anche delle sanzioni stabilite dall'art. 26 della L.P. 12.07.1975 n. 35.
La decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione e le occupazioni che si protraggano oltre il termine o che vengano effettuate in difformità dalle prescrizioni della concessione o della autorizzazione sono equiparate a quelle precedenti.
F) Determinazione del canone
La discrezionalità dell'Agenzia per la Protezione civile nel fissare gli importi fra il minimo e il massimo è legata ai seguenti criteri: utilità economica tratta dal concessionario, ubicazione, valore e sfruttamento del bene, disponibilità di impianti utilizzabili ed entità degli oneri e delle limitazioni subiti dalla pubblica amministrazione.
Rilevando che il canone di godimento di un bene demaniale ha valore di corrispettivo dell'uso del bene, l'Agenzia per la Protezione civile può - con provvedimento motivato - fissare canoni anche superiori od inferiori a quelli sopra indicati, in quanto trattasi di limiti massimi, rispettivamente minimi, solo indicativi.
2) I canoni relativi alle concessioni pluriennali in corso vengono aumentati a decorrere dal corrente anno come segue:
- +25% per concessioni rilasciate fino al 30.06.2007;
- +15% per concessioni rilasciate o rinnovate dal 01.07.2007 al 31.12.2016.
L'ufficio demanio idrico provvede, all'atto dell'adeguamento dei canoni, all´arrotondamento in aumento dei singoli importi all'unità di Euro.
In ogni caso vanno applicati almeno i canoni concessori minimi stabiliti con la presente deliberazione.
3) I canoni sopra indicati entrano in vigore dal giorno in cui la presente deliberazione diventa esecutiva.
4) Le entrate derivanti dai canoni sopra indicati vengono introitate al capitolo E03100.0510 del bilancio provinciale “Proventi dalle concessioni relative al demanio idrico”.
5) La precedente deliberazione nr. 1736 del 29.05.2007 viene sostituita ed annullata.
La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.