(1) L’Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Agenzia, istituita con decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32, è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
(2) Il presente statuto regola, in adempimento delle norme provinciali vigenti in materia, l’organizzazione e i principi della gestione amministrativa, contabile e tecnico-finanziaria dell’Agenzia.
(3) Il direttore di Dipartimento competente, in quanto figura di raccordo fra l’Assessore competente e l’Agenzia, esercita funzioni di coordinamento e di controllo. A tale riguardo il Dipartimento provvede al trasferimento nel bilancio dell’Agenzia dei fondi finanziari approvati dalla Giunta provinciale e sottopone all’approvazione della Giunta provinciale i provvedimenti necessari. La connessa attività amministrativa è svolta dal personale dell’Agenzia.
(4) L’Agenzia svolge le proprie funzioni nell’ambito delle seguenti norme:
(5) L’Agenzia ha la sede legale e amministrativa a Bolzano.