(1) L’articolo 15 del testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 è così sostituito:
“Art. 15 (Riduzione dell’orario di insegnamento)
1. Il personale docente e quello equiparato con contratto a tempo indeterminato può chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia una riduzione dell’orario di insegnamento di norma fino a non meno del 75 per cento dell’orario di insegnamento a tempo pieno.
2. La riduzione dell’orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso che contemporaneamente venga presentata la richiesta di pensione anticipata alla prima data possibile.
3. Il personale docente e quello a questo equiparato al quale viene concessa la riduzione dell’orario di insegnamento, viene prioritariamente utilizzato in attività didattiche diverse dall’insegnamento curriculare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il personale presta per ogni ora di insegnamento, 1,9 ore di servizio.
4. Nel caso che non sia possibile far svolgere alcuna attività ai sensi del precedente comma 3, il personale docente cui è stata concessa la riduzione dell’orario di insegnamento viene impiegato in attività amministrative, nel rispetto dell’impegno di lavoro di tipo amministrativo.
5. I termini e le modalità di presentazione delle richieste vengono stabiliti dai competenti Intendenti scolastici dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali.”