1. Le domande, da compilare sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione, devono essere presentate entro i seguenti termini:
a) domande di contributo ordinario: entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
b) domande di contributo per progetti: entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se necessario, le domande possono essere presentate anche nel corso dell'anno;
c) domande di contributo integrativo: nel corso dell’anno di riferimento.
2. Il termine di presentazione delle domande non è perentorio e può essere modificato dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.
3. Le domande di contributo ordinario e di contributo per progetti devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.
4. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.