1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:
a) contributi ordinari;
b) contributi per progetti;
c) contributi integrativi.
2. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione del programma annuale di attività.
3. I contributi per progetti sono concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato, a prescindere dall’anno solare.
4. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari o i contributi per progetti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:
a) se le risorse economiche di cui all’articolo 6 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;
b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;
c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.