1. I contributi sono liquidati previa presentazione del rendiconto di cui all’articolo 15 e sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma.
2. Il rendiconto va presentato entro i seguenti termini:
a) contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo al programma di attività annuale agevolato;
b) contributi per progetti: entro il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato.
4. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 2, lettera b) fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.
5. Le spese per il personale possono essere rendicontate fino ad un massimo pari all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Quali importi di riferimento si considerano quelli previsti dal contratto collettivo vigente per le corrispondenti qualifiche funzionali. Possono inoltre essere rendicontate le spese salariali accessorie, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro.
6. Le spese per gli onorari di relatrici e relatori possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015.
7. Le spese di vitto, alloggio e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.
8. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma totale ammessa a contributo, qualora la direttrice/il direttore dell’ufficio competente ritenga che siano adeguate.
9. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, alle organizzazioni è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il contributo concesso dovrà in ogni caso essere rendicontato per l’intero ammontare con la relativa documentazione di spesa.
10. Il tempo impiegato per le sedute istituzionali degli organi collegiali delle organizzazioni non è riconosciuto per il calcolo delle ore di volontariato.