1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontare le spese sostenute entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione, presentando la seguente documentazione:
a) la domanda di cui all’articolo 16;
b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’anticipazione, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, da cui emergano i dettagli essenziali della documentazione di spesa. Questo elenco deve essere redatto secondo il modulo apposito messo a disposizione dell’Ufficio provinciale competente.
2. In caso di anticipazioni relative a contributi per progetti la direttrice/il direttore di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.
3. Solo ad avvenuta rendicontazione dell’anticipazione può essere liquidato il saldo.
4. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione delle attività o dei progetti ammessi a contributo o che non è stata adeguatamente rendicontata dovrà essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.