1. Nel caso di risorse finanziarie insufficienti, la concessione degli aiuti avviene in base ad una graduatoria stilata a seguito dell’assegnazione dei seguenti punti alle singole domande:
a) per indennizzi di danni da fauna selvatica:
1) 4 punti, se sono state adottate e mantenute a regola d’arte idonee misure di prevenzione;
2) 3 punti, se nelle colture danneggiate sono state realizzate misure a favore della fauna selvatica (elementi di habitat, collegamento di habitat, coltura agricola biologica, rinuncia a misure anti-intrusione della fauna selvatica);
3) 3 punti, se il terreno agricolo danneggiato confina direttamente con un bosco o con altre aree di rifugio per la fauna selvatica;
b) per misure di prevenzione:
1) 1 punto ogni cinque ettari (arrotondati) di terreno agricolo protetto ammesso all’aiuto (max. 5 punti);
2) 1 punto, se il terreno agricolo ammesso all’aiuto è direttamente confinante con un bosco o con zone in cui vige il divieto di caccia;
3) 1 punto per singoli appezzamenti non confinanti con terreni agricoli ammessi all’aiuto in estese zone prative e boschive;
4) 1 punto per terreni agricoli di più richiedenti che sono ammessi all’aiuto e sono situati in estese zone prative e boschive, se queste vengono protette attraverso una misura collettiva;
5) 1 punto per terreni agricoli ammessi all’aiuto, qualora non siano possibili altre misure di prevenzione a un costo più vantaggioso;
6) 1 punto per terreni agricoli ammessi all’aiuto il cui ambiente è caratterizzato dalla forte presenza di fauna selvatica (alta densità di fauna selvatica, vicinanza di quartieri di svernamento, corridoi faunistici).
2. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punti assegnati per ciascuna condizione riscontrata.
3. Le domande di aiuto accolte e inserite nella graduatoria annuale sono evase fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio, ha la precedenza il richiedente per il quale era stato previsto un aiuto di importo maggiore.