1. L’ammontare massimo dei contributi che verranno concessi per gli interventi di cui ai presenti criteri è pari al 40% dei costi ammissibili.
2. Non possono essere concessi contributi superiori alla soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 651/2014 o alle soglie previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 in riferimento al regime di aiuto applicato.