1. I contributi sono concessi:
a) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26 giugno 2014) e nel rispetto delle condizioni generali e di quelle specifiche dell’articolo 41 del regolamento;
b) in regime “de minimis”, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) o n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 190 del 28 giugno 2014).
2. Prima della concessione del contributo i richiedenti possono scegliere per quale regime di aiuto optare, nel rispetto delle soglie massime di aiuto fissate dai regolamenti di cui al comma 1.