1. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o la presentazione di false dichiarazioni, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente dispone la revoca del contributo, che il beneficiario dovrà restituire maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.
2. Gli impianti oggetto di contributo possono essere rimossi dal loro sito non prima di dieci anni dalla loro installazione, altrimenti il contributo concesso sarà revocato parzialmente in proporzione al tempo residuo e il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.
3. L’impossibilità di effettuare i dovuti controlli a campione per fatti riconducibili al beneficiario comporta la revoca del contributo concesso, che il beneficiario dovrà restituire, se è il caso, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.