1. I beneficiari sono obbligati a:
a) presentare annualmente, su richiesta dell’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, i dati aggiornati sull’impianto di produzione di biogas tramite applicazione informatica dedicata;
b) rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che sono privi di altra assicurazione pensionistica;
c) comunicare entro 60 giorni ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione del contributo o determinarne la revoca, anche parziale;
d) mettere a disposizione dell’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione o la liquidazione dei contributi, e garantire l’accesso agli impianti e alle costruzioni oggetto di contributo;
e) conservare i documenti originali per dieci anni a partire dall’anno successivo a quello di liquidazione del contributo.