1. Per la concessione dell’aiuto i richiedenti devono presentare una domanda, redatta su un modulo predisposto, alla Ripartizione provinciale Agricoltura dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno in cui è prevista la raccolta.
2. La superficie cerealicola indicata nella domanda di aiuto deve essere delimitata graficamente nel sistema LAFIS (Sistema Informativo Agricolo e Forestale) entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
3. Il/La richiedente deve inoltre presentare una dichiarazione in forma scritta relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.