(1) I profili professionali del personale sono ridefiniti ai sensi dell'allegato 1 del presente contratto collettivo di comparto.
(2) I profili professionali di cui all’allegato 1 trovano applicazione con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.
(3) Ferme restando le particolari disposizioni di cui al presente contratto collettivo, il personale conserva l'inquadramento nel profilo di appartenenza oppure è inquadrato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, nel nuovo profilo professionale corrispondente al profilo soppresso o al rango rivestito, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2. Tale nuovo inquadramento avviene per il personale nel profilo professionale “vigile/vigilessa del fuoco” e per quello nel profilo professionale “capo squadra e reparto” con il mantenimento della posizione stipendiale attribuita al momento dell’inquadramento nella rispettiva qualifica funzionale inferiore. Invece al personale del profilo professionale soppresso “assistente antincendi” viene attribuita, nel nuovo profilo professionale “ispettore/ispettrice antincendi”, la retribuzione per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento nel vecchio profilo professionale.
(4) L’anzianità maturata nel rango di origine viene mantenuta ai fini dei passaggi di rango successivi all’interno del nuovo profilo professionale di appartenenza.