(1) Il presente contratto collettivo di comparto si applica al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, di seguito denominato “personale”. Tale personale è impiegato presso l’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e inquadrato nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.
(2) Il personale, nell’esercizio delle proprie funzioni, ricopre l’incarico di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria.
(3) Nell’ambito delle funzioni attribuite al Corpo permanente dei vigili del fuoco, il personale svolge i compiti previsti dal profilo professionale di appartenenza, di cui all’allegato 1 del presente contratto.
(4) Il presente contratto collettivo di comparto costituisce attuazione del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 e disciplina l’inquadramento giuridico ed economico, l’orario di lavoro nonché i particolari obblighi di servizio connessi con la funzione specifica del personale in oggetto.
(5) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo di comparto, al personale si applicano le disposizioni previste per la generalità del personale dell’Amministrazione provinciale.