1. La commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività rispettivamente di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica può essere costituita da un minimo di tre a un massimo di cinque persone con competenza professionale nelle materie di cui agli articoli 5, 6 e 7 dei presenti criteri. Gli operatori concorrenti non possono partecipare alla commissione d’esame.
2. Il Direttore/La Direttrice dell’Area funzionale “Turismo” della Provincia provvede alla nomina della commissione e incarica quale presidente della stessa un impiegato o una impiegata dell’Amministrazione provinciale.
3. Per ogni membro effettivo della commissione viene nominato un membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.
4. Il/La presidente convoca la commissione e garantisce il regolare svolgimento degli esami.
5. La commissione esamina le domande di partecipazione all’esame, ammette i candidati e le candidate all’esame e assolve tutti gli obblighi procedurali fino alla conclusione dell’esame.
6. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da un impiegato o una impiegata dell’Area funzionale Turismo della Provincia, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
7. Ai membri della commissione sono corrisposte, se spettanti, le indennità previste dalle leggi provinciali di riferimento.