1. Durante la fase lavorativa il trattamento accessorio per prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario, indennità di coordinamento ect.) spetta nella misura intera, mentre durante la fruizione del periodo di riposo spetta solo la retribuzione fissa e continuativa.
2. Per la regolamentazione dell’orario di lavoro durante la fase lavorativa valgono le norme riguardanti il lavoro a tempo pieno.
3. Assenze durante la fase lavorativa per le quali secondo la normativa vigente spetta la retribuzione intera, non interrompono il periodo quinquennale. Assenze dal servizio e provvedimenti disciplinari per i quali non spetta una retribuzione o spetta in misura ridotta, interrompono il periodo quinquennale e comportano la corrispondente proroga della fase lavorativa alla fine del periodo quinquennale.
4. Il congedo obbligatorio di maternità così come la fruizione del congedo per l’assistenza di congiunti ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, interrompono sia la fase lavorativa che il periodo di riposo del periodo quinquennale.
5. Il periodo di riposo dell’anno sabbatico è interrotto su richiesta del personale anche per altri gravi motivi riconosciuti tali dall’Amministrazione. La fruizione del restante periodo di riposo è in tal caso da concordare con l’Amministrazione.