(1) Il comma 5 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:
“5. Il personale risultato inidoneo all’insegnamento in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro viene utilizzato in compiti amministrativi nell’ambito dell’amministrazione scolastica, conformemente al bisogno organizzativo dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. L’utilizzo avviene mediante trasferimento in un apposito contingente separato dalla dotazione organica complessiva della Provincia, da determinarsi con deliberazione della Giunta provinciale.”