(1) Il comma 3 dell’articolo 20/bis, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi della collaborazione di imprese specializzate o di organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informatici nonché per i servizi di utilizzo, gestione e trattamento dei dati, necessari ai fini della concessione e dell’erogazione di fondi dell’Unione europea ai beneficiari.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per il 2017 e in 500.000,00 euro per il 2018, si provvede con la legge di stabilità.