(1) L’espressione “sentenza passata in giudicato”, di cui all’articolo 8, comma 11, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, si interpreta nel senso che si intende riferita alle sole sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10.