(1) L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi)
1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività produttive. Sono inoltre ammesse, purché non limitino l’attività produttiva:
- le attività di commercio all’ingrosso;
- le attività di prestazione di servizi;
- le attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui ai commi 4 e 5;
- le attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro.
2. Nelle zone per insediamenti produttivi possono inoltre essere realizzate strutture di interesse pubblico.
3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per le nuove zone di insediamento produttivo devono essere predisposti appositi piani di attuazione, ad eccezione di piccoli ampliamenti o se la zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa. In assenza di un piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti nonché per nuove costruzioni in zone per insediamenti produttivi in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree.
4. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio è limitato ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche. Il commercio al dettaglio è ammesso solo per le merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che, per volume e ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono: veicoli, inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all’ingrosso. Possono essere altresì venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita gli accessori di tali merci così come determinati dalla Giunta provinciale, che può stabilire ulteriori criteri al riguardo e determinare, di concerto con i comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle elencate al presente comma, che all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato legittimamente la loro attività. Ai sensi delle limitazioni di cui al presente comma tali strutture non possono però essere ampliate, trasferite o concentrate.
5. In deroga alle limitazioni di cui al comma 4 il commercio al dettaglio è ammesso nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti agricoli determinati dalla Giunta provinciale.”
(2) Nel testo italiano del comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise non risulti diminuito” sono sostituite dalle parole: “il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise risulti diminuito”.
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. In caso di scioglimento delle comunioni di cui al comma 4, a seguito della revoca del decreto di costituzione del Presidente della Provincia per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la divisione è accompagnata dagli eventuali importi compensativi a credito oppure a debito nei casi in cui, al momento dello scioglimento, il valore delle aree originariamente conferite nella comunione risulti diminuito in modo apprezzabile per vizi anteriori al conferimento, in applicazione degli articoli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi sopravvenuti dipendenti dall’entrata in vigore di vincoli limitanti le possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 15.”