(1) Alla fine del comma 11 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono aggiunti i seguenti periodi: “La gestione della scuola dell’infanzia provinciale può essere affidata dal comune o da un consorzio di comuni, su domanda, all'ente promotore o associazione promotrice, qualora tale ente o associazione sia proprietario o concessionario di un immobile, oppure abbia comunque la disponibilità. In ogni caso un comune o un consorzio di comuni può incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è stata affidata la gestione di una scuola dell’infanzia provinciale, a continuare la gestione della scuola dell’infanzia loro affidata mettendo, ove necessario, anche a sua disposizione l’immobile.”