(1) Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, è così sostituito:
“4. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione da soggetti pubblici e privati mediante versamento a favore del bilancio provinciale.”
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
“5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 sul conto di tesoreria “Terremotati Abruzzo” sono versate alle entrate del bilancio provinciale 2017.”