(1) Alla fine del titolo della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “e partecipazioni pubbliche”.
(2) Alla fine della rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “e disciplina”.
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è inserito il seguente comma:
“1/bis La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche.”
(4) Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società indirettamente controllate.”
(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4/bis, 4/ter e 4/quater:
“4/bis Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costituire società:
- di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- di progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;
- che svolgono servizi di committenza;
- di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti;
- aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, oltre che nelle società/aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze siano state trasferite, ai sensi dell’articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali.
4/ter Al solo fine di valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni di cui al comma 2, anche in deroga al comma 4, possono acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento.
4/quater Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:
- l’attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del consiglio di amministrazione, salva l’attribuzione di deleghe al presidente previa autorizzazione dell’assemblea;
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- l’obbligo di nomina dell‘organo di controllo o di un revisore nelle società a responsabilità limitata;
- il divieto di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale nelle società per azioni.”
(6) Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria, che consiste in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirettamente controllate, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate, e che costituisce aggiornamento dell’ultimo piano di razionalizzazione adottato. Entro lo stesso termine sono adeguati gli statuti societari secondo le previsioni della presente legge.”
(7) Il comma 5/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“5/bis Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall’anno 2020, con proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate. A tal fine esse predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato di un’apposita relazione tecnica, ove ricorrano i presupposti di seguito elencati:
- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui ai commi 4, 4/bis e 4/ter;
- società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società che non gestiscono servizi di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite ai sensi dei commi 4, 4/bis e 4/ter.”
(8) Il comma 5/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è abrogato.
(9) Nel comma 5/quater dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “comma 5/ter” sono sostituite dalle parole: “comma 5/bis”.
(10) Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9 e 10:
“8. La presente legge non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati ovvero che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La presente legge non si applica altresì alle loro società partecipate anche indirettamente. Ove il procedimento di quotazione si sia concluso entro il 23 settembre 2017, la presente legge continua a non applicarsi alle stesse società.
9. Ai fini della presente legge per “società indirettamente controllate” si intendono le società controllate da società a controllo pubblico.
10. Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per quanto attiene alle definizioni, ai tipi di società e all’assetto organizzativo delle società inhouse.”