(1) Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente numero:
“3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali.”
(2) Dopo la lettera R) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”
(3) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è soppresso.
(4) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/ter Una situazione di emergenza è anche costituita dalla presenza di amianto negli edifici ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali. Per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto è concesso un contributo a fondo perduto. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione del contributo.”
(5) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“g) alla concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali.”
(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
“1/bis. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell’acquisto dell’area o della costruzione.”
(7) Alla fine del comma 1 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da parte delle società o degli enti summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area.”
(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1.1. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE previsto alla lettera d) del comma 1.”
(9) Dopo l’articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 114/bis (Persone fiduciarie) - 1. L’IPES individua fra i propri inquilini delle persone fiduciarie di cui avvalersi per ottimizzare il rapporto con l’inquilinato e per la migliore salvaguardia, protezione e cura del suo patrimonio immobiliare; per questo compito alle persone fiduciarie è riconosciuto un congruo compenso da stabilirsi con delibera del consiglio di amministrazione.”
(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con la legge di stabilità.