(1) Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza provinciale è incaricato dello sviluppo, della progettazione, della realizzazione, della gestione, della manutenzione in efficienza e in sicurezza degli impianti e delle infrastrutture funzionali al servizio ferroviario ai sensi della vigente normativa statale e provinciale in materia.
(2) In particolare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria deve svolgere le seguenti attività:
(3) I gestori di linee ferroviarie classificate come linee interconnesse allo spazio ferroviario europeo devono ottemperare agli obblighi specifici.