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h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 331)
Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2016, n. 52.

Art. 10  (Gestione delle infrastrutture della mobilità)

(1)  La gestione delle infrastrutture della mobilità è regolamentata da una convenzione che ne disciplina i compiti e le attività.

(2)  In particolare il gestore deve:

  1. mettere e mantenere in sicurezza l’infrastruttura in gestione, intervenendo direttamente in caso di urgenza e necessità;
  2. comunicare all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità i costi degli interventi di cui alla lettera a) che superano le risorse assegnate con il programma annuale;
  3. allacciare l’infrastruttura alla rete di energia elettrica, al riscaldamento, alla rete di connessione dati, alla rete idrica e fognaria;
  4. provvedere ai servizi di pulizia, di sorveglianza, di cura delle aree verdi, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, di sgombero neve, di illuminazione e quant’altro necessario per mantenere in buono stato l’infrastruttura;
  5. mettere a disposizione e gestire con cura gli spazi per l’informazione al pubblico sul servizio di trasporto, per comunicazioni istituzionali, informazioni turistiche e su eventi e quant’altro utile all’utenza.

(3)  Il gestore, anche tramite nuovi investimenti, promuove:

  1. l’utilizzo di spazi e mezzi per forme di mobilità sostenibile ed ecocompatibile;
  2. l’utilizzo di energie rinnovabili nelle infrastrutture in gestione;
  3. la rimozione di barriere architettoniche;
  4. gli ammodernamenti delle infrastrutture atti a ottimizzare il servizio all’utenza.

(4)  Per ampliare l’offerta di servizi all’utenza, il gestore dell’infrastruttura può affidare a terzi, con procedura ad evidenza pubblica e a titolo oneroso, l’utilizzo di locali e spazi della stessa a fini commerciali.

(5)  Le infrastrutture possono essere messe a disposizione per eventi di interesse pubblico o istituzionale, previa richiesta da inoltrare all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità almeno 20 giorni prima dell’evento.

(6)  Il gestore dell’infrastruttura può commercializzare gli spazi pubblicitari disponibili in conformità alle regole generali del rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume.

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