(1) La gestione delle infrastrutture della mobilità è regolamentata da una convenzione che ne disciplina i compiti e le attività.
(2) In particolare il gestore deve:
(3) Il gestore, anche tramite nuovi investimenti, promuove:
(4) Per ampliare l’offerta di servizi all’utenza, il gestore dell’infrastruttura può affidare a terzi, con procedura ad evidenza pubblica e a titolo oneroso, l’utilizzo di locali e spazi della stessa a fini commerciali.
(5) Le infrastrutture possono essere messe a disposizione per eventi di interesse pubblico o istituzionale, previa richiesta da inoltrare all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità almeno 20 giorni prima dell’evento.
(6) Il gestore dell’infrastruttura può commercializzare gli spazi pubblicitari disponibili in conformità alle regole generali del rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume.