In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

l) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 251)
Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano

1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 20 dicembre 2016, n. 51.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)   delibera sentenza

(1)  Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la presente legge provinciale viene emanata sulla base della delega di cui all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, e in conformità all’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

[(2)  Le disposizioni della presente legge riformano il sistema della contabilità degli enti locali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e successive modifiche, e al decreto della Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L, e successive modifiche, mediante interventi volti a perseguire l’armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. A tale fine si applicano gli articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte seconda, come ed in quanto modificati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad eccezione degli articoli 149, 155, 156, 158, 192, 197, 198, 198/bis, 201, 203, comma 1, 204, 205, 206, 207, 214, 222, commi 1 e 2, e 223.] 2)

[(3)  Ai sensi della presente legge, per enti locali si intendono i comuni e le comunità comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.] 3) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 febbraio 2017, n. 80 - Bilancio e contabilità pubblica – Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali
2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 13 aprile 2017, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’art. 3, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 8, comma 1, della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, la quale aveva abrogato la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.
3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 13 aprile 2017, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’art. 3, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 8, comma 1, della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, la quale aveva abrogato la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.

Art. 2 (Organizzazione del servizio finanziario)

(1)  Il regolamento di contabilità disciplina, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o di servizi corrispondenti, secondo le dimensioni demografiche, l’assetto organizzativo e l’importanza economico-finanziaria dell’ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell’attività finanziaria dell’ente.

(2)  La persona responsabile del servizio finanziario è individuata, a seconda delle dimensioni e dell’articolazione interna dei vari enti, nel/nella responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni oppure nello stesso segretario comunale/nella stessa segretaria comunale.

(3)  Al/Alla responsabile del servizio finanziario spetta la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio, e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

(4)  Gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni per assicurare l’espletamento del servizio finanziario o di ragioneria o di un altro servizio corrispondente per mezzo di strutture comuni.

TITOLO II
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

[Art. 3 (Termini di approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione)   delibera sentenza

(1)  I termini di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, possono essere rideterminati con le modalità previste dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

(2)  Con le stesse modalità di cui al comma 1 è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.] 4)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 febbraio 2017, n. 80 - Bilancio e contabilità pubblica – Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali
4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 13 aprile 2017, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’art. 3, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 8, comma 1, della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, la quale aveva abrogato la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.

Art. 4 (Piano esecutivo di gestione)

[(1)  L’applicazione dell’articolo 169, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali in base alla struttura del piano dei conti secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.] 5)

(2)  Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 13 aprile 2017, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’art. 3, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 8, comma 1, della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, la quale aveva abrogato la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
GESTIONE DELLE SPESE

Art. 5 (Impegno)

(1)  Nei casi di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, con l’approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno di spesa sui relativi stanziamenti.

(2)  Inoltre, con l’approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per le indennità e il rimborso spese già attribuiti agli amministratori.

Art. 6 (Ordinazione e pagamento)

(1)  Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da altri obblighi di legge e dai contratti di somministrazione di cui all’articolo 183, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento. Entro 30 giorni l’ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all’esercizio finanziario in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo.

CAPO II
PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

[Art. 7 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)   delibera sentenza

(1)  La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione della presente norma sono nulle.] 6)

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 settembre 2017, n. 228 - Bilancio e contabilità pubblica – Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali – Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Enti locali deficitari o dissestati – competenza statale
6)
La  Corte Costituzionale con sentenza del 25 ottobre 2017, n. 228 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 e dell art. 32, comma 3, della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25.

Art. 8 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)   delibera sentenza

[(1)  Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

  1. sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;
  2. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
  3. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
  4. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
  5. fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell’ente;
  6. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’articolo 191, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.] 7)

(2)  Per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, convenuto con i creditori, della durata di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso.

(3)  Per il finanziamento delle spese di cui al presente articolo, gli enti locali provvedono ai sensi dell’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 febbraio 2017, n. 80 - Bilancio e contabilità pubblica – Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali
7)
La Corte Costituzionale con sentenza del 13 aprile 2017, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’art. 3, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 8, comma 1, della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, la quale aveva abrogato la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.

TITOLO IV
SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 9 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria)

(1)  Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato a un istituto bancario autorizzato a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Art. 10 (Oggetto del servizio di tesoreria)

(1)  Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.

(2)  Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche, ove applicabile.

(3)  Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’ente locale e viene gestito dal tesoriere.

(4)  Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche. È consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

Art. 11 (Affidamento del servizio di tesoreria)

(1)  L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

(2)  L’affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta, con la quale, in conformità all’apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell’istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

(3)  L’azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Art. 12 (Servizio di tesoreria svolto per più enti locali)

(1)  I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Art. 13 (Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili)

(1)  Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente locale. Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

(2)  Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 14 (Attività connesse al pagamento delle spese)

(1)  I pagamenti possono aver luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l’ente locale trasmette al tesoriere – con riferimento all’esercizio in corso di gestione – il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

(2)  A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di una sanzione di mora in caso di ritardato pagamento.

(3)  L’estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente locale che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

(4)  Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell’ente.

(5)  Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal/dalla responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all’ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

(6)  I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all’articolo 11 saranno regolati i rapporti con l’istituto di credito tesoriere in relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

(7)  Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all’ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta degli enti locali il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

Art. 15 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria)

(1)  Qualora l’organizzazione dell’ente locale e del tesoriere lo consentano, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’ente e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 16 (Gestione di titoli e valori)

(1)  I titoli di proprietà dell’ente locale, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.

(2)  Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione.

(3)  Il regolamento di contabilità dell’ente locale definisce le procedure per l’effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.

(4)  Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

Art. 17 (Obblighi del tesoriere)

(1)  Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio finanziario, ai seguenti adempimenti:

  1. aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
  2. conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;
  3. conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge.

(2)  Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Art. 18  (Risultato di gestione del tesoriere)

(1)  Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 13, rende conto della propria gestione di cassa all’ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Art. 19  (Allegati al conto del tesoriere)

(1)  Il conto del tesoriere è redatto sul modello di cui all’allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

  1. gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;
  2. gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
  3. la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
  4. eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

TITOLO V
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 20  (Rendiconto della gestione)

(1)  Per gli enti locali con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l’indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all’articolo 13 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche.

(2)  Gli enti locali inviano telematicamente alla Sezione enti locali della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.

Art. 21   8)

8)
L'art. 21 è stato prima sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 22  (Organo di revisione economico-finanziaria)

(1)  Gli enti locali eleggono, con voto limitato a due componenti per ogni votante, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi del comma 2 del presente articolo, per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali rientranti nel rispettivo territorio. Negli enti locali della provincia di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano, al fine dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, organizza, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui la Provincia svolge funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

(3)  Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore/una sola revisora, eletto/eletta a maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale e scelto tra i soggetti di cui al comma 1. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l’organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

Art. 23  (Durata dell’incarico)

(1)  L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o dalla data di immediata eseguibilità della deliberazione di nomina e i suoi componenti sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore/della nuova revisora è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 24  (Cause di cessazione dall’incarico)

(1)  Il revisore/La revisora è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall’incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Art. 25  (Incompatibilità e ineleggibilità)

(1)  La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

(2)  Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 2399, comma 1, del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.

(3)  L’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai componenti dell’organo di controllo, dal segretario/dalla segretaria e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione.

(4)  I componenti degli organi di revisione contabile di un ente locale non possono assumere incarichi o consulenze presso tale ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 26  (Revisori dei conti)

(1)  Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

(2)  Il collegio dei revisori o il revisore unico/la revisora unica redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 27  (Limite all’affidamento degli incarichi)

(1)  Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.

(2)  Sono rilevanti ai fini dell’applicazione del comma 1 anche gli incarichi conferiti nell’ambito di forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

(3)  L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attesta il rispetto del limite di cui al comma 1.

(4)  Gli enti locali comunicano al tesoriere, al Commissariato del governo e alla Giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

Art. 28  (Funzioni dei revisori dei conti)

(1)  Per l’esercizio delle funzioni dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

(2)  I revisori dei conti svolgono inoltre le seguenti funzioni:

  1. vigilanza sull’applicazione dei contratti collettivi;
  2. vigilanza sull’applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e sull’applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 29  (Responsabilità)

(1)  I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 30  (Compenso dei revisori dei conti)

(1)  Il compenso massimo attribuibile ai componenti del collegio dei revisori dei conti o al revisore unico/alla revisora unica è quello previsto dalla relativa normativa regionale.

(2)  Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

Art. 31  (Norma di rinvio)

(1)  Relativamente alla nomina, ai requisiti e alle incompatibilità dei revisori dei conti, l’assemblea del consorzio di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, applica le disposizioni del presente titolo, tenuto conto, per quanto riguarda il numero dei componenti dell’organo di revisione contabile, delle disposizioni contenute nello statuto.

(2)  Il comma 1 si applica alle aziende speciali e alle istituzioni, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche.

TITOLO VII
ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

Art. 32  (Enti locali deficitari o dissestati)    delibera sentenza

(1)  Agli enti locali deficitari o dissestati si applicano le disposizioni contenute nel titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, ad eccezione dell’articolo 242, comma 2, e degli articoli 252 e 269.

(2)  Le autorità amministrative statali citate nel titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, sono sostituite dalle rispettive autorità amministrative provinciali in virtù dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche.

[(3)  Le competenze attribuite dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano.]  9)

(4)  La Giunta provinciale:

  1. determina i parametri di cui all’articolo 242, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche;
  2. definisce e nomina l’organo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

(5)  Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento di esecuzione.

massimeDelibera 31 ottobre 2017, n. 1184 - Approvazione dei parametri di accertamento della situazione di deficitarietà per gli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano
massimeCorte costituzionale - sentenza 26 settembre 2017, n. 228 - Bilancio e contabilità pubblica – Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali – Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Enti locali deficitari o dissestati – competenza statale
9)
La Corte Costituzionale con sentenza del 25 ottobre 2017, n. 228 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 e dell'art. 32, comma 3, della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25.

Art. 32/bis (Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

(1)  Agli enti locali che prima della data di entrata in vigore del presente articolo hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche. 10)

10)
L'art. 32/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente così stostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
CONTROLLI

Art. 33  (Rinvio alla legge regionale sull’ordinamento dei comuni)

(1)  Per i casi di scioglimento e sospensione del consiglio per qualsiasi motivo, si rinvia alla legge regionale in materia.

CAPO II
TERMINI PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ

Art. 34  (Termini per l’adozione e l’adeguamento del regolamento di contabilità)

(1)  I consigli aggiornano il regolamento di contabilità dell’ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo adeguano ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(2)  Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari degli enti locali incompatibili con la nuova disciplina provinciale e con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

(3)  Restano salve comunque le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 35  (Abrogazione di norme e norma transitoria)

(1)  Con effetto dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.

(2)  L’articolo 6 della legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17, e successive modifiche, è abrogato, fatta eccezione per i comuni che all’entrata in vigore del presente articolo hanno già deliberato l’estinzione anticipata del mutuo.

Art. 36  (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 37  (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionBILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ActionActionGESTIONE DEL BILANCIO
ActionActionSERVIZIO DI TESORERIA
ActionActionRILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ActionActionREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ActionActionENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionm) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
ActionActionn) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
ActionActiono) Legge provinciale 18 aprile 2023, n. 6
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico