(1) Agli enti locali che prima della data di entrata in vigore del presente articolo hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche. 10)