[(1) L’applicazione dell’articolo 169, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali in base alla struttura del piano dei conti secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.] 5)
(2) Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.