(1) I termini di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, possono essere rideterminati con le modalità previste dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
(2) Con le stesse modalità di cui al comma 1 è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.] 4)