(1) Per gli enti locali con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l’indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all’articolo 13 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche.
(2) Gli enti locali inviano telematicamente alla Sezione enti locali della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.