(1) Il regolamento di contabilità disciplina, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o di servizi corrispondenti, secondo le dimensioni demografiche, l’assetto organizzativo e l’importanza economico-finanziaria dell’ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell’attività finanziaria dell’ente.
(2) La persona responsabile del servizio finanziario è individuata, a seconda delle dimensioni e dell’articolazione interna dei vari enti, nel/nella responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni oppure nello stesso segretario comunale/nella stessa segretaria comunale.
(3) Al/Alla responsabile del servizio finanziario spetta la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio, e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
(4) Gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni per assicurare l’espletamento del servizio finanziario o di ragioneria o di un altro servizio corrispondente per mezzo di strutture comuni.