(1) Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell’articolo 7, comma 1/ter, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, i procedimenti relativi all’applicazione di sanzioni amministrative per i quali, a causa della particolare complessità della fase istruttoria, l’ordinanza-ingiunzione non può essere notificata entro il termine di 180 giorni previsto dall’articolo 7, comma 1/bis, della legge.