1. Le domande di concessione e di liquidazione dei vantaggi economici, da presentarsi entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello ed essere sottoscritte dalla persona richiedente.
2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
3. L’ufficio competente potrà rendere obbligatoria la trasmissione per via elettronica o la compilazione online delle domande, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.
4. L’Amministrazione può convocare la persona richiedente per un colloquio qualora alcuni punti del programma non risultino chiari.
5. Le domande di concessione dei vantaggi economici sono valutate secondo i criteri di cui all’articolo 14.