1. I contributi integrativi integrano i contributi per progetti già concessi.
2. Possono essere concessi in via eccezionale nei seguenti casi:
a) se le risorse economiche provenienti da altre fonti di finanziamento illustrate nella domanda sono risultate inferiori alle previsioni e non sufficienti a integrare il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;
b) se i costi sono risultati superiori a quelli previsti nella domanda, essendo sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà della persona richiedente;
c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.
3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per progetti già esposti nella domanda di contributo iniziale.